lunedì 6 luglio 2009

CAPO II - SERVIZI AGGIUNTIVI E CARTA DEI SERVIZI UNIVERSITARI - Articolo 3 (Servizi aggiuntivi all'offerta formativa e didattica)

1. Al fine di migliorare la fruibilità dell'offerta formativa e didattica nonchè le condizioni di vita universitaria degli studenti, le Università assicurano servizi ulteriori e aggiuntivi, anche promuovendo forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. A titolo esemplificativo, rientrano tra i servizi aggiuntivi all'offerta formativa e didattica:
a) i centri di orientamento e tutorato;
b) i servizi di informazione e di segreteria;
c) i servizi sportivi, linguistici, sanitari, bibliotecari, culturali e ricreativi, nonché i servizi di altro tipo;
d) i servizi di assistenza a particolari categorie di studenti;
e) i servizi di assistenza per la ricerca dell'alloggio;
f) i servizi per esperienze formative all'estero e per viaggi di istruzione;
g) i servizi per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei laureati e gli incubatori di impresa.

22 commenti:

  1. Al punto g viene detto :" servizi per favorire l'ingresso nel mondo dei laureati e gli incubatori di impresa." . Credo che cio' sia la cosa piu' importante. Tutti noi studiamo perchè sognamo un lavoro che sia inerente ai nostri studi e soprattutto alle nostre inclinazioni e conoscenze. Tuttavia credo che si debba sottolineare e approfondire questa richiesta con quella di intensificare i rapporti tra università ed imprese o comunque il mondo del lavoro in generale.Sarebbe bello che fossero le aziende ad informarsi sui neolaureati e sulla loro formazione in vista di un'assunzione. Cio' avviene in Germania.(ad esempio ma anche in altri paesi,soprattutto del nord europa)Crearsi un bagaglio culturale è fondamentale ma dobbiamo essere sicuri che esso possa anche avere un riscontro nella realtà fuori le 4 mura.Si potrebbe anche chiedere di riservare alcuni crediti ,nel usuale piano di studi , a corsi di informatica, per tutti, magari imparare l'utilizzo di specifici programmi, tra quelli piu' utilizzati da aziende e cosi via.....O ancora crediti riservati a convegni, conferenze o discussioni su argomenti inerenti il corso di studio frequentato ma organizzato da enti esterni all'università in contatto con essa e con il mondo del lavoro..spero di essere stato chiaro

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  2. Ha centrato uno dei punti più significativi, ma anche più problematici.
    Il rafforzamento del collegamento tra Università e mondo del lavoro costituisce uno degli obbiettivi principali della proposta, ma la concreta determinazione delle misure da adottare è riservata all'autonomia delle singole università.
    Molte università hanno già adottato utili soluzioni. Ad es. l'Università di Bologna pubblica tutti i curriculum e i loro aggiornamenti in un proprio sito che viene molto utilizzato dalle imprese, soprattutto della zona, quando intendono assumere nuove persone.
    L'idea della proposta è quella di rendere pubbliche le soluzioni proposte dalle diverse università in modo da incentivare l'adozione di nuove misure e di favorire l'estensione a tutti gli atenei delle migliori pratiche già adottate da alcune università.

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  3. Qui ci starebbero bene le seguenti aggiunte:

    (prima parte)

    SERVIZI MINIMI CHE OGNI UNIVERSITA' DEVE EROGARE AGLI STUDENTI

    comma1- Ogni Universita' e' tenuta ad attivare almeno 5 corsi di Master su argomenti innovativi
    tenuti da esperti provenienti dall'estero e finanziati in parte grazie al pagamento della
    retta che ciascun partecipante paga per poter essere ammesso al master. Possono essere ammessi al master tutti i laureati nelle discipline
    affini al master.

    comma2- ogni Universita' deve impegnarsi a rendere partecipe delle proprie attivita' di ricerca gli studenti che lo desiderino gia' dal secondo anno del corso di laurea (questo riguarda in particolare le facolta' di scienze e di ingegneria) ovviamente "senza portafoglio" cioe' a titolo gratuito come avviene in molte prestigiose Universita' dove il motto e'
    "imparare facendo" come il prestigioso MIT.
    Le partecipazioni volontarie e gratuite a tirocini di ricerca costituiscono titoli validi
    da far valere per l'ammissione successiva per chi lo desidera al dottorato di ricerca.
    Il bando per la ricerca di studenti che diano una mano nelle attivita' di ricerca deve essere
    pubblicato sul sito internet dell'Universita' in una apposita sezione.
    comma3 - ogni gruppo di ricerca deve consentire l'accesso a tirocini di ricerca a tutti coloro che lo desiderano. Lo studente che lo desidera puo' farsi rilascire al termine del tirocinio una "lettera di referenza" in cui viene attestato che ha partecipato a titolo gratuito per un determinato periodo di tempo alle attivita' di quel tale gruppo di ricerca ed anche l'esito della sua partecipazione (positiva o negativa).

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  4. (seconda parte)
    Investimenti strategici atti al Risparmio economico ed energetico
    negli edifici pubblici e scolastici ed al reperimento di fondi per le scuole e le Universita' stesse
    -----------------------------------------------

    Comma 1 - Al fine di diminuire le spese energetiche fino ad un livello irrisorio e' prevista l'applicazione di Pannelli fotovoltaici sui tetti di tutte le Universita' e le scuole
    di ogni ordine e grado. I costi di tale operazione verranno ammortizzati dopo il
    quarto anno dalla loro installazione grazie al risparmio energetico conseguente.

    comma 2 - Al fine di favorire l'attivita' sportiva in tutte le scuole di ogni ordine e grado nonche' nelle Universita' e' prevista la facolta' di costituire squadre sportive di
    calcio,di palla a volo o squadre di altra natura che rappresentino tale scuola od Universita' e finanziate dagli sponsor che decideranno di
    partecipare all'iniziativa in cambio di pubblicita'.

    comma 3 - Ogni scuola di provincia ed ogni Universita' avranno facolta' di costituire proprie squadre sportive stipulando appositi accordi con gli sponsor, nonche' con gli studenti che decidono di far parte delle squadre.

    comma 4 - Sono previsti campionati provinciali, regionali e nazionali.
    I fondi raccolti dovranno essere utilizzati per almeno il 50% per costruire impianti sportivi
    di eccellenza specie nelle scuole dei capoluoghi di provincia:impianti sportivi per la corsa, campi da tennis, piscine,campi di basket nonche' per il mantenimento in buono stato degli edifici scolastici e delle Universita'.
    comma 5 - Al fine di evitare sperperi dei fondi ed imbrogli verranno costantemente monitorati
    dalla Guardia di Finanza annualmente i registri contabili delle varie squadre sportive
    al fine di garantire il corretto utilizzo dei fondi.

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  5. (terza parte)

    Misure atte al miglioramento degli edifici pubblici scolastici ed
    universitari
    -----------------

    comma 1 - Gli edifici pubblici scolastici ed Universitari devono essere in buono stato e non devono presentare situazioni rischio.

    comma 2 - Il sindaco della citta' dove sono situati gli edifici scolastici ed Universitari e' direttamente responsabile di eventuali situazioni di rischio connessi a tali edifici.
    Egli deve ogni anno verificare lo stato e l'agibilita' degli edifici e qualora questi
    presentino situazioni di rischio e/o degrado farne immediatamente rapporto alla regione
    ed alla protezione civile la quale deve farne rapporto al Ministero dei Lavori pubblici
    il quale deve provvedere a rendere agibile e sicuri gli edifici degradati e pericolanti.

    Comma 3 - Gli edifici scolastici con piu' di 30 anni devono essere sottoposti a manutenzione ordinaria come farebbe un privato con la propria casa vale a dire:
    (1) Vanno riparati o demoliti e rifatti balconi e tetti non piu' in perfetto stato (in quanto soggetti a normale usura)
    (2) Va rifatto l'impianto idrico costituito da vecchie tubature in ferro o materiale
    soggetto a deperimento (in quanto soggetto a normale usura)
    (3) Va verificata la condizione dei bagni all'interno degli edifici pubblici

    Comma 4 - Gli atti vandalici commessi da minorenni devono essere risarciti dai genitori del vandalo per intero tramite adeguato compenso economico stabilito dal preside o dal rettore
    dell'Istituzione scolastica od universitaria in accordo con il sindaco.
    Il sindaco qualora sia stato individuato il responsabile puo' esercitare direttamente
    il risarcimento tramite un "atto ingiuntivo" emesso da un giudice nei confronti della
    famiglia del vandalo.

    (tutte queste aggiunte sono tratte dalla mia proposta ben piu' articolata che si trova sul forum
    nel mio secondo commento all'interno di questa pagina:
    http://forum.mtv.it/Topic90364-12-11.aspx)

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  6. per mtvfans3331...più che una risposta il tuo suggerimento merita un'attenta considerazione. Intanto grazie mille!!!

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  7. (prima parte)

    >per mtvfans3331...più che una risposta il tuo >suggerimento
    >merita un'attenta considerazione. Intanto >grazie mille!!!

    Sono lieto che troviate le mie proposte interessanti....
    Ho notato che avete parlato del "rafforzamento del collegamento tra Università e mondo del lavoro" come uno degli obbiettivi principali della vostra proposta....
    nonche' del fatto di pubblicare delle informazioni sulla qualita'
    delle singole Universita'....allora forse c'e' spazio per valutare anche altre parti della mia proposta come questa:

    PROMOZIONE DELLA NASCITA E DELLO SVILUPPO DI ISTITUTI DI RICERCA PRIVATI e di imprese ad
    alto contenuto tecnologico.

    Comma 1 -Il governo istituisce un fondo a cui possono accedere gli istituti bancari che intendono costituire societa' di Capital Venture, societa' cioe' che si impegnano a finanziare economicamente la nascita di nuovi "Istituti di ricerca o di imprese ad alto contenuto tecnologico" basate sulle idee innovative e sulle nuove scoperte scientifiche di gruppi di ricercatori e docenti universitari che decidono di fondare tali istituti come avviene nel modello statunitense.
    Le societa' di capital venture ricevono in cambio del loro finanziamento il 10% degli utili
    di ogni istituto di ricerca nel caso in cui l'impresa ad alto contenuto tecnologico decolli.
    Possono cosi' avere ulteriori fondi per finanziare la nascita di ulteriori istituti.

    Comma 2 -Data l'enorme importanza che le societa' di Capital Venture hanno per favorire l'apertura di nuovi istituti di ricerca e di imprese ad alto contenuto tecnologico creando opportunita' di sviluppo industriale e nuovi posti di lavoro di valore il governo si impegna annualmente tramite un apposito decreto a mettere appunto misure che promuovano lo sviluppo di tali societa' come ad esempio forme di detassazione ed incentivi economici.

    comma 3 - Gli incentivi alle societa' di capital venture vengono erogati proporzionalmente al numero di societa' finanziate piu' alto e' questo numero maggiori saranno gli incentivi.
    Per avere diritto agli incentivi la societa' deve dimostrare di aver finanziato esclusivamente gruppi di ricercatori e docenti universitari con idee innovative e deve
    produrre opportuna documentazione.
    comma 4- Gli istituti di ricerca privata possono proporre Master specialistici che hanno pieno valore come titolo concorrente all'ammissione ai corsi di dottorati di ricerca presso le universita'.
    comma 5 - Docenti Universitari e ricercatori possono fondare e dirigere Istituti di ricerca privati senza che questo sia in conflitto con la loro posizione lavorativa universitaria.
    comma 6 - Le Universita' possono stipulare accordi di collaborazione e ricerca con istituti di ricerca privati e con aziende ad alto contenuto tecnologico.

    a questo punto mi farebbe piacere che leggeste anche il resto della mia proposta...
    (che tra le altre cose si allaccia anche a quelle che ho gia' postato....ovviamente)
    che ora ripubblico qui per vostra comodita' in formato integrale....
    Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e la pazienza....

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  8. (seconda parte)

    -----------------------------------------------
    La mia proposta di legge
    -----------------------------------------------

    (I) Premessa.
    ----------
    La ricerca scientifica con le sue ricadute tecnologiche e' alla base dell'incremento
    delle imprese ad alto contenuto tecnologico quindi dell'economia e dell'occupazione...
    e non si tratta di posti di lavoro di basso livello ma di posti di rilievo che
    richiedono spesso ingegneri tecnici specializzati e ricercatori...pensate a questo proposito agli Stati Uniti ed al Giappone!!!!! In particolare negli Stati Uniti a differenza dell'Italia esiste un'ampia mobilita' dei ricercatori dalle Universita' verso gli istituti di ricerca privati che crescono come funghi...!!!! e dagli sviluppi della ricerca pubblica e privata accade che nascano delle aziende specializzate in nuovi ed innovativi prodotti tecnologici...Negli Stati Uniti esiste il concetto di "expertise" ossia loro cercano
    sempre i maggiori esperti mondiali in un determinato settore...puo' capitare per
    esempio che un personaggio che non appartiene al mondo accademico ma si e' distinto in
    un particolare campo a livello mondiale venga assunto direttamente dall'Universita'
    come docente in quel particolare campo...e viceversa docenti e ricercatori universitari
    si consorziano e fondano spesso un istituto di ricerca privata che viene finanziato
    dalle cosiddette societa' di "capital Venture" ossia capitali di rischio che detengono
    in cambio del finanziamento, il 10% degli eventuali profitti di ogni societa'.
    ("Follica-Bio" per esempio e' un Istituto di ricerca specializzato nella tecnica di rigenerazione e crescita dei capelli ed e' stata fondata e composta da membri delle migliori universita'degli Stati Uniti tra cui l' Universita' della Pensylvania che ha messo a punto la tecnica ed ha pubblicato la sua ricerca su "Nature").
    Tanto per darvi un'idea di questa mobilita' vi basti pensare che Frank Och dell'Universita'
    della California ora lavora per Google sempre nel campo dei traduttori statistici di cui
    e' esperto con la sua équipe.
    Quindi anche noi dobbiamo abbandonare il nostro concetto di "accademico" e di "aziendale"
    e fondere le due cose. Si dira' ma la ricerca applicata soppianta in questo modo la ricerca
    pura? No...!!! Assolutamente no!!! La ricerca pura fornisce spessissimo applicazioni impensabili e quindi non puo' essere abbandonata...!!!!
    Pensate per esempio alla TAC ai raggi X agli schermi a cristalli liquidi...ai materiali piezoelettrici tutte queste applicazioni sono frutto di ricerche di fisica pura.

    Negli Usa come tutti sanno e' possibile fare ogni Master ultraspecialistico e chi vuole
    fare ricerca puo' conseguire il PhD in ogni campo possibile...Li' i ricercatori
    sono ultraspecializzati in determinati campi ed essendo i campi di ricerca infiniti infinite
    sono le possibilita' di lavoro. Non e' un sistema che tende ad escludere ma e' un sistema
    che tende a dare una chance a tutti...basta avere le giuste referenze..gli esami giusti il giusto indirizzo, aver fatto il giusto master...e voila' il gioco e' fatto...!!!!

    In alcuni istituti per entrare e' necessario avere almeno tre lettere di referenza scritti da
    eminenti studiosi in quel determinato campo che certificano il valore del candidato.

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  9. (terza parte)
    Si parla spesso di mancanza di meritocrazia da noi....dobbiamo specificare cosa si intende per
    meritocrazia e fornire questi criteri. Non vi pare ?
    Innanzitutto dobbiamo scegliere su quale base stanziare i fondi per l'Universita'...ossia premiare le Universita' migliori d'Italia.
    In realta' questi criteri gia' esistono e servono al "thes (the times higher educational supplement)" sulla base della societa' "QS Network" per sfilare la classifica delle migliori Universita' del mondo.
    Tali criteri sono:

    (1) Peer review , ovvero le valutazioni espresse da esponenti del mondo accademico, basate su un
    sondaggio condotto presso 1300 accademici di 83 paesi
    (2) rapporto docenti/studenti
    (3) tasso di internazionalizzazione, dato dalla percentuale del personale accademico e degli studenti provenienti da altri paesi
    (4) numero delle citazioni nelle pubblicazioni scientifiche basato sull' "Essential Science Indicators" prodotto "Thomson Scientific"

    Un altro istituto che si occupa della valutazione delle Universita' e'
    l'Universita' di Shanghai Jiao Tong essa utilizza come criteri :

    (1) qualita' della didattica data dal numero di alunni dell'istituzione che hanno vinto premi Nobel e Medaglie Fields
    (2) qualita' dello staff accademico data dal numero di "Premi Nobel" e dalle "Medaglie Fields" vinte dallo staff dell'istituzione e dal numero dei ricercatori piu' citati in 21 diverse
    categorie.
    (3) Rendimento dell'attivita' di ricerca, misurato dagli articoli pubblicati su "Nature" e "Science" e degli articoli presenti nel "Science Citation Index" e nel Social Science Citation Index
    (4) Dimensione dell' Istituzione, misurata dalla performance accademica in relazione alle dimensioni dell'istituzione.

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  10. (quarta parte)
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    (II) Proposta di legge vera e propria
    -------------------------------------------

    Nuove norme in materia di Istruzione Universitaria, della promozione della ricerca scientifica e tecnologica,dello sviluppo di nuovi istituti di ricerca privata e di aziende ad alto contenuto tecnologico.
    Apertura di nuove tipologie di scuole superiori che rispettino le esigenze culturali degli studenti.


    Articolo 1 - STANZIAMENTI IN FAVORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

    Il governo italiano si impegna a stanziare non meno del 2% del PIL in favore della ricerca scientifica,in linea con gli stanziamenti medi dell' Unione Europea. Questi fondi non vengono divisi equamente fra le Universita' ma sulla base dei criteri meritocratici esposti nell'articolo 2.
    Tale decisione sara' maggiormente doverosa nei momenti di crisi economica in cui necessita un
    investimento in infrastrutture ed in progetti di ricerca che diano vita a nuovi istituti di ricerca a nuove aziende ad alto contenuto tecnologico che favoriscano la crescita economica del paese e la creazione di nuovi posti di lavoro in accordo a quanto fanno paesi avanzati come Stati Uniti Giappone
    e Cina.

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  11. (quinta parte)
    Articolo 2 - CRITERI MERITOCRATICI DI STANZIAMENTO DEI FONDI PER LE SINGOLE UNIVERSITA'
    ----------

    Comma1-Il ministero dell'Istruzione e della Ricerca scientifica stipula accordi con le due istituzioni accreditate a livello mondiale al fine di sfilare una classifica delle 10 migliori Universita' italiane sulla base dei seguenti criteri:

    (1) Peer review , ovvero le valutazioni espresse da esponenti del mondo accademico, basate su un
    sondaggio condotto presso 1300 accademici di 83 paesi
    (2) rapporto docenti/studenti
    (3) tasso di internazionalizzazione, dato dalla percentuale del personale accademico e degli studenti provenienti da altri paesi
    (4) numero delle citazioni nelle pubblicazioni scientifiche basato sull' "Essential Science Indicators" prodotto "Thomson Scientific"
    (5) qualita' della didattica data dal numero di alunni dell'istituzione che hanno vinto premi Nobel e Medaglie Fields
    (6) qualita' dello staff accademico data dal numero di "Premi Nobel" e dalle "Medaglie Fields" vinte dallo staff dell'istituzione e dal numero dei ricercatori piu' citati in 21 diverse categorie.
    (7) Rendimento dell'attivita' di ricerca, misurato dagli articoli pubblicati su "Nature" e "Science" e degli articoli presenti nel "Science Citation Index" e nel Social Science Citation Index
    (8) Dimensione dell' Istituzione, misurata dalla performance accademica in relazione alle dimensioni dell'istituzione.

    Tali Istituzioni sono la rivista "Times Higher Education Supplement (THES)" che si avvale della
    societa' specializzata "QS Quacquarelli Symonds Ltd" e l' "Institute of Higher Education"
    della "Shanghai Jiao Tong University".
    La 2 classifiche verranno pubblicate sui siti web delle rispettive istituzioni e naturalmente sul sito web del ministero della pubblica istruzione affinche' siano liberamente accessibili agli studenti che si iscrivono alle Universita', al mondo accademico ed alle aziende.
    Tali classifiche verranno sfilate annualmente.

    Comma 2 - Il ministero dell'Istruzione promuove l'istituzione di un "COMINATO PER LA PROMOZIONE E LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA"
    tale comitato deve essere composto esclusivamente da premi NOBEL italiani ed esteri che valutino i progetti di ricerca.Il bando per far parte del comitato deve essere pubblicato
    sulle riviste scientifiche internazionali
    come "Nature" e "Science". Il comitato e' composto da 10 premi Nobel che si sono distinti
    nell'ambito della ricerca scientifica e rimane in carica per 4 anni. Unico requisito per
    essere candidato a far parte del comitato e' l'aver conseguito il premio Nobel,
    per il resto la candidatura e' libera.
    I candidati devono essere votati democraticamente dai docenti, dai ricercatori e dagli studenti universitari di tutti gli atenei.Viene sfilata una classifica dei primi 10 Nobel che hanno preso piu' voti.
    Ogni singola Universita' puo' proporre inoltre una rosa di nomi di Nobel che vorrebbe
    facessero parte del comitato, poi tale lista deve essere votata democraticaticamente previa
    disponibilita' di tutti i candidati a far parte del comitato in caso di elezione.

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  12. (sesta parte)
    (articolo 2)

    Comma 3 - Il "COMITATO PER LA PROMOZIONE E LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA" ha potere
    decisionale sullo stanziamento dei fondi alle singole Universita' tendendo conto
    dell'importanza dei singoli progetti di ricerca e del prestigio delle Universita' in base alle 2 classifiche che compaiono nel comma1.
    Puo' inoltre istituire a suo insindacabile
    giudizio apposite borse di studio, concorsi scientifici, premi rivolti agli studenti ed
    ai ricercatori.
    Il comitato ha il potere di stabilire l'entita' minima delle borse di studio da fornire ai
    giovani ricercatori ed il loro compenso minimo che tutte le Universita' devono impegnarsi
    a rispettare.Puo' fissare inoltre il numero massimo di docenti che un ateneo deve avere ed il numero minimo di ricercatori che ogni singolo ateneo deve impegnarsi ad assumere annualmente.
    Concorda con l'Universita',in cui si trova la cattedra da ricoprire tramite valurazione
    comparativa, la durata dei contratti di assunzione,il tipo di contratto,ed il relativo
    compenso da assicurare ai docenti vincitori.
    Accoglie o respinge ricorsi in merito all'assunzione di ricercatori.
    Nomina inoltre le commissioni internazionali
    per l'assunzione dei docenti nei concorsi a cattedra tramite procedura comparativa.
    Puo' istituire ulteriori tipologie di scuole superiori pubbliche che diano una preparazione
    scientifica di eccellenza agli studenti appassionati e meritevoli che lo desiderino con
    insegnamenti e programmi didattici speciali sull'esempio della "Science and Math Academy"
    fondata dal premio Nobel per la fisica Leon Lederman.

    comma 4 - Il Ministero dell'Istruzione si impegna a predisporre un compenso mensile cospicuo ed adeguato all'alto livello di competenza di ciascun membro del "COMITATO PER LA PROMOZIONE E LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA".

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  13. (settima parte)

    Articolo 3 - PROMOZIONE DELLA NASCITA E DELLO SVILUPPO DI ISTITUTI DI RICERCA PRIVATI e di imprese ad alto contenuto tecnologico.

    Comma 1 -Il governo istituisce un fondo a cui possono accedere gli istituti bancari che intendono costituire societa' di Capital Venture, societa' cioe' che si impegnano a finanziare economicamente la nascita di nuovi "Istituti di ricerca o di imprese ad alto contenuto tecnologico" basate sulle idee innovative e sulle nuove scoperte scientifiche di gruppi di ricercatori e docenti universitari che decidono di fondare tali istituti come avviene nel modello statunitense.
    Le societa' di capital venture ricevono in cambio del loro finanziamento il 10% degli utili
    di ogni istituto di ricerca nel caso in cui l'impresa ad alto contenuto tecnologico decolli.
    Possono cosi' avere ulteriori fondi per finanziare la nascita di ulteriori istituti.

    Comma 2 -Data l'enorme importanza che le societa' di Capital Venture hanno per favorire l'apertura di nuovi istituti di ricerca e di imprese ad alto contenuto tecnologico creando opportunita' di sviluppo industriale e nuovi posti di lavoro di valore il governo si impegna annualmente tramite un apposito decreto a mettere appunto misure che promuovano lo sviluppo di tali societa' come ad esempio forme di detassazione ed incentivi economici.

    comma 3 - Gli incentivi alle societa' di capital venture vengono erogati proporzionalmente al numero di societa' finanziate piu' alto e' questo numero maggiori saranno gli incentivi.
    Per avere diritto agli incentivi la societa' deve dimostrare di aver finanziato esclusivamente gruppi di ricercatori e docenti universitari con idee innovative e deve
    produrre opportuna documentazione.
    comma 4- Gli istituti di ricerca privata possono proporre Master specialistici che hanno pieno valore come titolo concorrente all'ammissione ai corsi di dottorati di ricerca presso le universita'.
    comma 5 - Docenti Universitari e ricercatori possono fondare e dirigere Istituti di ricerca privati senza che questo sia in conflitto con la loro posizione lavorativa universitaria.
    comma 6 - Le Universita' possono stipulare accordi di collaborazione e ricerca con istituti di ricerca privati e con aziende ad alto contenuto tecnologico.

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  14. (ottava parte)

    Articolo 4 - RECLUTAMENTO DI DOCENTI UNIVERSITARI PER ASSUNZIONE DIRETTA RECLUTATI IN BASE AL CONCETTO DI "expertise"

    Comma1 - L'Universita' puo' istituire nuovi corsi e quindi conferire cattedre per chiamata diretta anche a personalita' che non facciano parte del mondo accademico ma che siano esperti
    indiscussi a livello mondiale nel particolare campo in cui l'Universita' vuole attivare
    quel corso.
    Il rettore convoca "l'esperto" e gli conferisce l'incarico previa autorizzazione del senato
    accademico. Questo al fine di promuovere un interscambio fra mondo accademico ed il mondo del lavoro e delle imprese e favorire la cultura dell'expertise attuando in questo modo una
    effettiva meritocrazia e svecchiando il mondo accademico.

    Comma2 - Almeno il 20% del corpo docente reclutato dalle universita' deve provenire dall'estero e deve essere una personalita' di primo piano per produzione scientifica e qualita'. Questo al fine di favorire l'internazionalizzazione delle universita'ed il concetto di "expertise".
    comma3- La durata del contratto dei docenti universitari per chiamata diretta viene disciplinata dall'Universita' stessa.
    Tuttavia l' Universita' non puo' assumere docenti universitari a tempo indeterminato per
    chiamata diretta senza la preventiva autorizzazione del "COMITATO PER LA PROMOZIONE E LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA".

    Articolo 5- RECLUTAMENTO DI DOCENTI UNIVERSITARI MEDIANTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA
    ----------
    Comma 1-Possono partecipare ai concorsi a cattedra mediante procedura comparativa tutti i candidati in possesso del titolo di dottorato di ricerca affine alla disciplina cui il concorso si riferisce.
    comma 2- la commissione valutatrice deve essere esterna all'universita' e deve essere internazionale con membri provenienti dall'estero.
    Tale commissione e' nominata dal "COMITATO PER LA PROMOZIONE E LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA" ed e' formata da 4 membri scelti tramite il criterio del "peer review" cioe'i 4 membri sono esperti nello stesso campo dei candidati.
    comma 3 - La procedura comparativa prevede il conteggio del numero di pubblicazioni sulle riviste internazionali e tiene conto della rilevanza delle pubblicazioni relative al campo per cui il candidato si presenta.
    Il candidato che ha un numero di pubblicazioni rilevanti maggiori si aggiudica la cattedra.
    Viene inoltre valutato il curriculum scientifico globale dei singoli candidati.
    comma 4 - La durata dei contratti di assunzione,il tipo di contratto,ed il relativo compenso viene stabilito dal "COMINATO PER LA PROMOZIONE E LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA" in accordo con l'Universita' dove si trova la cattedra da ricoprire. Tali informazioni vengono pubblicate nel bando di concorso.Tutte le limitazioni imposte dalle precedenti normative in merito ai tipi di contratto possibili ed alla loro durata vengono abrogate.

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  15. (nona parte)
    Articolo 6 - SERVIZI MINIMI CHE OGNI UNIVERSITA' DEVE EROGARE AGLI STUDENTI

    comma1- Ogni Universita' e' tenuta ad attivare almeno 5 corsi di Master su argomenti innovativi
    tenuti da esperti provenienti dall'estero e finanziati in parte grazie al pagamento della
    retta che ciascun partecipante paga per poter essere ammesso al master.
    Possono essere ammessi al master tutti i laureati nelle discipline affini al master.

    comma2- ogni Universita' deve impegnarsi a rendere partecipe delle proprie attivita' di ricerca gli studenti che lo desiderino gia' dal secondo anno del corso di laurea (questo riguarda in particolare le facolta' di scienze e di ingegneria) ovviamente "senza portafoglio" cioe' a titolo gratuito come avviene in molte prestigiose Universita' dove il motto e'
    "imparare facendo" come il prestigioso MIT.
    Le partecipazioni volontarie e gratuite a tirocini di ricerca costituiscono titoli validi
    da far valere per l'ammissione successiva per chi lo desidera al dottorato di ricerca.
    Il bando per la ricerca di studenti che diano una mano nelle attivita' di ricerca deve essere
    pubblicato sul sito internet dell'Universita' in una apposita sezione.
    comma3 - ogni gruppo di ricerca deve consentire l'accesso a tirocini di ricerca a tutti coloro che lo desiderano. Lo studente che lo desidera puo' farsi rilascire al termine del tirocinio una "lettera di referenza" in cui viene attestato che ha partecipato a titolo gratuito per un determinato periodo di tempo alle attivita' di quel tale gruppo di ricerca ed anche l'esito della sua partecipazione (positiva o negativa).

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  16. (decima parte)
    Articolo 7 - AMMISSIONE AL DOTTORATO DI RICERCA - TRASPARENZA NELLE ASSUNZIONI

    comma 1- La procedura di accesso al dottorato avviene tramite valutazione comparativa dei titoli e degli esami.
    comma 2- La precedente modalita' concorsuale e' abrogata.
    comma 3- Possono accedere al corso di dottorato tutti i laureati che abbiano i requiti minimi previsti per poter entrare nel gruppo di ricerca cui sono interessati ossia una tesi sperimentale
    pertinente con i temi trattati dal gruppo di ricerca, un indirizzo di studio pertinente
    con il tipo di dottorato che si andra' svolgere, esami specifici pertinenti con il gruppo
    di ricerca scelto. L'accesso avviene previo consenso del docente mediante assunzione diretta
    con contratto a tempo della durata di 3 anni.
    Al termine dei 3 anni lo studente consegue il titolo di dottorato. Tutto cio' nel caso in
    cui sia disponibile la copertura finanziaria necessaria per l'assunzione. Se non vi e'
    copertura finanziaria necessaria all'assunzione di tutti i candidati ovvero i posti
    disponibili sono inferiori al numero di candidati si procede alla valutazione comparativa dei candidati per titoli ed esami.
    comma 4 - Ai fini della valutazione comparativa concorrono : tesi di laurea sperimentale, esami
    specifici, tirocini di ricerca comprovati dalle "lettere di referenza", master specifici
    affini ai temi trattati dal corso di dottorato cui si vuole accedere,l'aver vinto e/o l'aver
    partecipato con esito positivo a concorsi scientifici nazionali o internazionali rivolti
    agli studenti, promossi dal COMITATO PER LA PROMOZIONE E LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI
    RICERCA o da istituzioni scientifiche estere internazionali, a patto che i progetti ed i
    temi di ricerca siano pertinenti con il dottorato cui si vuole accedere,attestati toefl
    comprovanti la conoscenza della lingua inglese.
    I candidati in possesso del maggior numero di titoli vengono assunti dal docente che
    coordina il gruppo di ricerca.

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  17. (undicesima parte)
    (articolo 7)

    comma 5- I requisiti minimi di accesso ai corsi di dottorato devono essere pubblicati chiaramente sul sito dell'Universita' assieme all'indicazione dei posti disponibili.
    comma 6 - l'attivita' del dottorando viene monitorata di anno in anno dall'Universita' e puo' portare nel caso in cui il candidato sia improduttivo alla sospensione della borsa di studio ed al suo successivo licenziamento.

    comma 7 -Ricorso. Nel caso in cui i candidati esclusi dal dottorato ritengano che siano state compiute ingiustizie nell'assunzione tramite valutazione comparativa possono produrre ricorso
    entro 30 giorni al Magnifico Rettore dell'Universita' il quale deve obbligatoriamente
    trasmettere il ricorso al "COMITATO PER LA PROMOZIONE E LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA" che verifica eventuali irregolarita' nel concorso. Qualora il comitato per la
    promozione e la valutazione dei progetti di ricerca dia ragione ai candidati esclusi,
    i candidati esclusi dovranno essere ammessi al corso di dottorato. Anche i dottorandi di
    ricerca licenziati possono produrre ricorso al "COMITATO PER LA PROMOZIONE E LA VALUTAZIONE
    DEI PROGETTI DI RICERCA" il quale esamina il curriculum del dottorando licenziato e rigetta
    oppurre accoglie a suo insindacabile giudizio il ricorso contro tale decisione.

    comma 8 - Il titolo di dottorato conseguito in Italia deve essere riconosciuto automaticamente anche all'estero mediante appositi accordi internazionali tra l'Italia e le altre nazioni.

    comma 9 - Ogni universita' puo' bandire un numero di posti di dottorato a piacimento quando vuole previa disponibilita'del proprio budget.Il numero minimo di questi posti tuttavia non puo'
    essere inferiore a quello stabilito dal "Comitato PER LA PROMOZIONE E LA VALUTAZIONE DEI
    PROGETTI DI RICERCA".
    comma 10 - La precedente normativa che prevedeva che si potessero bandire concorsi per l'ammissione al dottorato di ricerca solo fino al 30 settembre 2013 e che il ruolo di ricercatore fosse ruolo ad esaurimento viene abrogata. I corsi di dottorato continueranno anche dopo il 30 settembre 2013 e le
    modalita'di ammissione a tali corsi vengono disciplinate dall'articolo 7 della presente
    legge commi 1,2,3,4,5,7,9.
    Il ruolo di ricercatore viene considerato non solo "non soggetto ad esaurimento" ma di
    "Vitale importanza" e da promuovere ed incoraggiare prioritariamente per il progresso
    scientifico e tecnologico del paese.

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  18. (dodicesima parte)
    Articolo 8 - Post-dottorati
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    Comma 1 - Le Universita' ed il "Comitato per la valutazione e la promozione dei progetti di ricerca" possono istituire borse di studio di post-dottorato liberamente previa disponibilita'
    del budget finanziario.

    Comma 2 - Requisito minimo per accedere ai corsi di post-dottorato e' che il candidato sia
    in possesso del titolo di dottorato di ricerca (o PhD) attinente alla disciplina cui
    il corso si riferisce.

    comma 3 - Il titolare del gruppo di ricerca che intende assumere borsisti di post-dottorato dovra' pubblicare il bando di concorso necessariamente su riviste internazionali come "nature" e "science" specificando chiaramente il profilo-tipo del candidato che cerca ed i requisiti necessari, nonche' il salario minimo previsto e il tipo e la durata del contratto di
    assunzione. Fa richiesta a questo punto al "comitato per la valutazione dei progetti di
    ricerca" il quale nomina una commissione secondo il comma 6 del presente articolo.

    comma 4 - Si accede alla borsa di studio di post-dottorato tramite valutazione comparativa dei candidati basandosi sul concetto di "expertise" e sul numero e sulla qualita' delle
    pubblicazioni effettuate dal candidato necessarie a ricoprire la particolare mansione.

    comma 5 - L'Universita' puo' decidere liberamente se assumere i ricercatori a tempo determinato od indeterminato ma puo' assumere ricercatori a tempo indeterminato solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione del comitato per la valutazione e la promozione dei progetti di ricerca.

    comma 6 - La commissione per l'assegnazione della borsa di post-dottorato e' composta da 3 membri provenienti dall'estero ,esterni all'Universita', dove si tiene il concorso, nominati dal comitato per la valutazione e la promozione dei progetti di ricerca in base al criterio di "peer review". La commissione accerta qual'e' il candidato piu' idoneo.
    comma 7 - E' data la facolta' all'Universita' di assumere ricercatori a tempo determinato che
    si siano distinti in campo internazionale per chiamata diretta in base al concetto
    di "expertise" ma solo sentito il parere del comitato per la promozione e la valutazione
    dei progetti di ricerca e solo se il candidato non e' cittadino italiano(questo al fine di prevenire fenomeni di nepotismo e di internazionalizzare i gruppi di ricerca nonche' favorire lo scambio di esperienze fra ricercatori di diverse nazionalita').
    comma 8 - La precedente legislazione in contrasto con tali norme e' abrogata.


    Articolo 9 - Criteri di selezione per l'accesso all'Universita' e numero chiuso.
    ------------------------------------------------

    comma 1- Al fine di eradicare fenomeni di irregolarita' nell'accesso ad alcune facolta' a numero chiuso, viene deciso di abolire tutte le norme che impediscono di accedere liberamente
    all'Universita'.
    L'accesso all'Universita' e' quindi libero salvo quanto stabilito dal comitato per la promozione
    e la valutazione dei progetti di ricerca che puo' stabilire a suo insindacabile giudizio
    criteri oggettivi ed imparziali di accesso all'Universita'. L'Unico requisito e' il possesso del relativo diploma di scuola superiore.

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  19. (tredicesima parte)

    Articolo 10 - Misure atte al miglioramento degli edifici pubblici scolastici ed universitari
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    comma 1 - Gli edifici pubblici scolastici ed Universitari devono essere in buono stato e non devono presentare situazioni rischio.

    comma 2 - Il sindaco della citta' dove sono situati gli edifici scolastici ed Universitari e' direttamente responsabile di eventuali situazioni di rischio connessi a tali edifici.
    Egli deve ogni anno verificare lo stato e l'agibilita' degli edifici e qualora questi
    presentino situazioni di rischio e/o degrado farne immediatamente rapporto alla regione
    ed alla protezione civile la quale deve farne rapporto al Ministero dei Lavori pubblici
    il quale deve provvedere a rendere agibile e sicuri gli edifici degradati e pericolanti.

    Comma 3 - Gli edifici scolastici con piu' di 30 anni devono essere sottoposti a manutenzione ordinaria come farebbe un privato con la propria casa vale a dire:
    (1) Vanno riparati o demoliti e rifatti balconi e tetti non piu' in perfetto stato
    (in quanto soggetti a normale usura)
    (2) Va rifatto l'impianto idrico costituito da vecchie tubature in ferro o materiale
    soggetto a deperimento (in quanto soggetto a normale usura)
    (3) Va verificata la condizione dei bagni all'interno degli edifici pubblici

    Comma 4 - Gli atti vandalici commessi da minorenni devono essere risarciti dai genitori del vandalo per intero tramite adeguato compenso economico stabilito dal preside o dal rettore
    dell'Istituzione scolastica od universitaria in accordo con il sindaco.
    Il sindaco qualora sia stato individuato il responsabile puo' esercitare direttamente
    il risarcimento tramite un "atto ingiuntivo" emesso da un giudice nei confronti della
    famiglia del vandalo.

    Articolo 11 - Investimenti strategici atti al Risparmio economico ed energetico
    negli edifici pubblici e scolastici ed al reperimento di fondi per le scuole e le Universita' stesse
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    Comma 1 - Al fine di diminuire le spese energetiche fino ad un livello irrisorio e' prevista l'applicazione di Pannelli fotovoltaici sui tetti di tutte le Universita' e le scuole
    di ogni ordine e grado. I costi di tale operazione verranno ammortizzati dopo il
    quarto anno dalla loro installazione grazie al risparmio energetico conseguente.

    comma 2 - Al fine di favorire l'attivita' sportiva in tutte le scuole di ogni ordine e grado nonche' nelle Universita' e' prevista la facolta' di costituire squadre sportive di
    calcio,di palla a volo o squadre di altra natura che rappresentino tale scuola od Universita' e finanziate dagli sponsor che decideranno di partecipare all'iniziativa in cambio di pubblicita'.

    comma 3 - Ogni scuola di provincia ed ogni Universita' avranno facolta' di costituire proprie squadre sportive stipulando appositi accordi con gli sponsor, nonche' con gli studenti che decidono di far parte delle squadre.

    comma 4 - Sono previsti campionati provinciali, regionali e nazionali. I fondi raccolti dovranno
    essere utilizzati per almeno il 50% per costruire impianti sportivi di eccellenza specie
    nelle scuole dei capoluoghi di provincia:impianti sportivi per la corsa, campi da tennis,piscine,campi di basket nonche' per il mantenimento in buono stato degli edifici scolastici e delle Universita'.
    comma 5 - Al fine di evitare sperperi dei fondi ed imbrogli verranno costantemente monitorati
    dalla Guardia di Finanza annualmente i registri contabili delle varie squadre sportive
    al fine di garantire il corretto utilizzo dei fondi.

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  20. (Quattordicesima parte)

    Articolo 12- APERTURA DI NUOVE SCUOLE SUPERIORI CHE RISPETTINO LE ESIGENZE CULTURALI DEGLI STUDENTI

    Comma 1 - Accanto alle tradizionali scuole superiori con insegnamenti obbligatori gia' fissati viene istituita sul modello statunitense una tipologia nuova di scuola superiore
    denominata "High school" che permette agli studenti di scegliere le materie da seguire
    annualmente rispettando in tal modo il loro diritto di ricevere una istruzione personalizzata basata sui loro reali interessi e sulle loro capacita' e permettendogli in tal modo di scegliere insegnamenti che successivamente saranno loro utili nel proseguimento degli studi.

    Comma 2 - La durata della "High school" e' di anni quattro. Gli insegnamenti da seguire non possono essere inferiori a 8 ed in ogni caso il proprio piano di studi deve coprire tutte le 30 ore settimanali.
    Gli insegnamenti "classici" che si possono scegliere nelle "high school" sono i seguenti: italiano,storia,geografia,filosofia,psicologia, inglese, matematica, fisica,informatica,
    geografia astronomica, chimica,biologia, francese, spagnolo, musica, arte, diritto, economia,elettronica,educazione fisica, cinematografia e teatro, latino, greco.
    Possono essere attivati su richiesta degli studenti ulteriori materie non in elenco purche'
    le richieste siano abbastanza numerose da motivare l'attivazione del corso.

    comma 3- Si accede alla "High school" dopo i classici 8 anni di scuola primaria tramite una
    preiscrizione che deve avvenire sei mesi prima dell'iscrizione reale e deve contenere il
    piano di studio degli insegnamenti che si intendono seguire tra quelli proposti.
    Lo studente puo' inoltre proporre un insegnamento non in elenco che desidererebbe venisse attivato. Ogni anno lo studente deve presentare sei mesi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico il proprio piano di studi.

    comma 4 - Il "Comitato PER LA PROMOZIONE E LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA" puo' istituire ulteriori tipologie di scuole superiori pubbliche che diano una preparazione scientifica di eccellenza agli studenti appassionati e meritevoli che lo desiderino con insegnamenti e programmi didattici speciali sull'esempio della "Science and Math Academy" fondata dal premio Nobel per la fisica Leon Lederman.
    comma 5 - La durata delle scuole Superiori viene ridotta ad anni quattro come avviene in Francia,
    Inghilterra e Stati Uniti dove la durata complessiva del ciclo di studi e' di 12 anni.
    La normativa precedente che prevedeva che si potesse accedere all'Universita' solo dopo
    aver ottenuto un diploma di scuola superiore con un corso di studi della durata di cinque
    anni viene abrogata. Si puo' quindi accedere all'Universita'dopo aver conseguito un diploma
    da una qualsiasi scuola superiore con durata quadriennale.
    L'esame finale di maturita' viene abolito in quanto non aggiunge nulla alla preparazione
    complessiva degli studenti. Al termine del ciclo di studi si ottiene quindi il relativo diploma.
    Nel caso dell' High School al termine degli studi si ottiene il titolo di Diploma di scuola
    superiore valido per accedere a qualsiasi corso di Laurea Universitaria.

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  21. Questo e' tutto....vi ringrazio per l'infinita pazienza...spero che riusciate...a prendere quanto
    piu' possibile dalla mia proposta...grazie ancora...

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  22. caro mtvfans3331, le tue proposte paiono estremamente interessanti, e meritano un esame approfondito. pare che tu abbia le idee molto chiare e un orizzonte aperto anche alle esperienze estere! valuteremo la possibilità inserirle nella versione definitiva del progetto di legge!

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