lunedì 6 luglio 2009

Articolo 4 (Carta dei servizi universitari)

1. Le Università adottano una Carta dei servizi universitari, con la quale indicano le prestazioni che si impegnano a fornire agli studenti a supporto ed integrazione dell'offerta didattica e formativa e per migliorare le condizioni di vita degli studenti universitari.
2. Per ogni singolo servizio o prestazione contemplata nella Carta, ove possibile, le Università indicano anche gli standard che si impegnano a rispettare al momento dell'erogazione o gli obiettivi che si impegnano a garantire. Le Università devono definire le modalità con le quali i soggetti interessati possono segnalare o reclamare per inadempimenti e disservizi, prevedendo anche possibili sanzioni e indennizzi automatici e forfetari.
3. Le Carte sono adottate dalle singole Università con propri procedimenti e secondo le modalità individuate nell'ambito della rispettiva autonomia normativa ed organizzativa. In ogni caso, il procedimento per l'adozione delle Carte deve prevedere la necessaria partecipazione al procedimento di adozione delle associazioni studentesche e di altre istanze rappresentative degli studenti.
4. Al fine di permettere un effettivo controllo sulla piena attuazione delle Carte dei servizi universitari, le Università si dotano di un Garante d'Ateneo, ove non già costituito. In particolare, le Università disciplinano la figura del Garante d'Ateneo in modo da attribuirgli i seguenti compiti:
a) verifica della pubblicazione della Carta e della diffusione e comunicazione a tutti i soggetti interessati dei suoi contenuti;
b) verifica della conformità tra contenuti dichiarati nella Carta e i servizi effettivamente resi;
c) acquisizione dei dati e delle informazione sulle valutazioni sui servizi erogati espresse dagli studenti;
d) intervento finalizzato a sollecitare l'aggiornamento dei contenuti della Carta alle scadenze indicate;
e) intervento su segnalazione di disservizi da parte di singoli studenti, associazioni studentesche e uffici o su reclamo degli interessati per inadempimento agli obblighi assunti con la Carta dei servizi;
f) esercizio di poteri sanzionatori e di indennizzo, previsti dalle Università nell'ambito della propria autonomia regolamentare, ai sensi di quanto indicato al comma 1;
g) esercizio di poteri propositivi e consultivi a favore degli organi universitari competenti.
5. Le Università promuovono altresì ulteriori misure di controllo, sottoponendo a valutazione l'indice di gradimento dei servizi resi e pubblicizzando i risultati di tale controllo. In particolare, tale valutazione deve essere fatta a campione, periodicamente, tra gli studenti dell'Università e con un questionario da sottoporre agli studenti laureandi al momento della conclusione del percorso formativo. Degli esiti delle verifiche svolte si dovrà tener conto al fine dell'aggiornamento della Carta e del miglioramento dei servizi offerti.
6. Le Carte dei servizi universitari devono essere aggiornate almeno ogni biennio.
7. Le Carte dei servizi universitari sono obbligatoriamente pubblicizzate nei portali web d'Ateneo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è tenuto a mettere a disposizione delle Università uno spazio telematico dedicato alla raccolta e alla pubblicizzazione di tutte le Carte dei servizi universitari adottate.

2 commenti:

  1. Ciao, vorrei che il testo desse qualche esempio concreto dei servizi forniti dall'università,e stabilisse dei criteri minimi che vanno CMQ inseriti nella carta. Ad esempio, stabilire un tempo massimo entro cui i risultati degli esami scritti devono essere pubblicati; stabilire criteri trasparenti e che è obbligatorio specificare per la valutazione dell'elaborato finale (tesi di laurea), facendo in modo che le decisioni prese sul voto finale debbano essere giustificate e motivate e che esista un metro (il più possibile uniforme) di valutazione (possibilmente anche tra studenti di facoltà diverse). A tutt'oggi, difatti, alcune facoltà valutano per il voto finale punti extra per le lodi degli esami, per la puntualità con cui lo studente ha terminato gli studi, per eventuali tirocini; inoltre la tesi di laurea può valere dai 3 ai 7-8 punti a seconda della facoltà... come possono essere confrontati risultati ottenuti in maniera così diversa?
    Inoltre sarebbe opportuno restituire un po' di voce agli studenti, studiando la possibilità di esprimere valutazioni sull'operato del docente e della facoltà. In fondo, se si parla di servizi forniti, si può anche parlare di qualità percepita. L'università di Bologna ha in mano un sacco di statistiche di questo genere, compilate ogni anno per ogni materia di studio dagli studenti frequentanti, ma non mi risulta che i risultati siano mai stati resi pubblici. Harvard pubblica annualmente statistiche di questo genere (q.fas.harvard.edu) e le usa per stampare una guida usata dagli studenti stessi per scegliere i corsi da frequentare anche in base al giudizio dei compagni. Più informazione significa sempre più possibilità di una scelta libera.

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  2. Caro Anonimo...la questione dei servizi minimi essenziali è stata profondamente dibattuta anche tra di noi al momento di scegliere se inserirla nel testo depositato: il problema è sempre l'autonomia universitaria e il sistema normativo in cui si va ad inserire un articolo che prevede un quantum di servizi minimi. Detto questo...si può sempre rivedere il testo prima di depositare la versione definitiva!..sicuramente la pubblicazione delle statistiche universitarie potrebbe inserirsi in quel profilo pubblicitario che vorrebbe garantire la concorrenza tra gli atenei...al momento possiamo solo prometterti che rivedremo la questione, facendo il possibile per migliorare la vita degli studenti.

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