lunedì 6 luglio 2009

Articolo 9 (Misure dirette a favorire la mobilità degli studenti stranieri verso le Università italiane)

1. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione e per migliorare la qualità dell'offerta formativa, le Università sostengono la realizzazione di interventi e attività a favore degli studenti stranieri, volti a facilitarne l'inserimento nel percorso universitario e agevolarne l'accoglienza nel contesto dell'Università ospitante.
2. I regolamenti d'Ateneo possono prevedere la costituzione di Centri di tutorato per studenti stranieri. Tali Centri realizzano iniziative di supporto e consulenza in merito alle attività didattiche e formative svolte all'interno dell'Università ospitante, al fine di consentire agli studenti provenienti da altri paesi, specie se di area extraeuropea, di partecipare attivamente al percorso formativo dell'Università ospitante in condizioni di parità rispetto agli altri studenti.
3. Attraverso i Centri di tutorato per studenti stranieri, di cui al comma 2, le Università supportano, inoltre, lo studente straniero nelle diverse fasi del suo soggiorno e forniscono tutte le informazioni relative alla disponibilità ed accessibilità dei servizi offerti dall'Università ospitante.
4. Anche mediante convenzioni con i soggetti privati, le Università contribuiscono, inoltre, a potenziare le iniziative volte a favorire l'approfondimento da parte degli studenti stranieri della conoscenza della lingua italiana.
5. Attraverso apposite intese stipulate con le Università straniere e nel rispetto di quanto previsto dalla l. 11 luglio 2002, n. 148, le Università sostengono e promuovono la semplificazione e l'omogeneizzazione delle procedure finalizzate al riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze acquisite presso l'Università ospitante.
6. Al fine di potenziare la presenza di studenti stranieri di area extraeuropea e nel rispetto di quanto disposto dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 39, comma 4 del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, modificato dalla legge 30 luglio 2002, attraverso convenzioni stipulate con le Questure competenti nel territorio in cui l'Università ha sede, avvalendosi della collaborazione del personale delle stesse e con la collaborazione dei soggetti privati operanti nel settore dell'immigrazione, le Università possono istituire presso le segreterie degli studenti sportelli dedicati allo svolgimento degli adempimenti istruttori per il rilascio dei documenti necessari ad iniziare o proseguire il soggiorno presso l'Università ospitante.
7. Nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia di diritto allo studio le Università promuovono, d'intesa con le aziende regionali per il diritto allo studio, in collaborazione con i Centri di tutorato per gli studenti internazionali di cui al comma 2 e con il contributo di altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, l'istituzione di borse di studio ed il potenziamento dell'offerta abitativa per giovani meritevoli provenienti da aree geografiche economicamente svantaggiate.
8. In attuazione dell'art. 117, comma 2, lett. m), Cost. il Ministro dell'Università e della ricerca individua con regolamento i requisiti per l'attribuzione dei contributi di cui al comma 7.
9. Gli interventi promossi dalle Università sono resi noti attraverso la Carta dei servizi universitari

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