lunedì 6 luglio 2009

Articolo 2 (Ambito di applicazione e modalità di attuazione)

1. La presente legge si applica a tutte le Università, statali e non statali, nonché agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Le Università provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle previsioni della presente legge entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore.
3. Laddove siano contenuti rinvii a provvedimenti statali attuativi, essi saranno adottati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Le Regioni provvedono ad adeguare la propria disciplina legislativa in materia di diritto allo studio, ove necessario, alle disposizioni della presente legge, nel rispetto della competenza legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi degli articoli 34 e 117, comma 2, lett. m) Cost.

6 commenti:

  1. Ma non si può applicare anche alle scuole di studi superiori? Come la Normale o la Sant'Anna di Pisa?
    In fondo appartengono sempre all'ambiente universitario, oppure sono già comprese nella proposta di legge?

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  2. Mi piacerebbe se si riuscisse a fare qualcosa contro la terribile usanza di mantenere con borse di studio anche gente che "studente" non lo è piu' da molto. Credo sia essenziale definire cosa sia uno studente per poter salvaguardare chi in realta' "lavora" ma sotto la veste di uno che fintamente ancora studia.
    Vi propongo di inserire dopo il punto 1 queste norme che chiariscono meglio il campo di applicazione. Permetterebbero ai "finti" borsisti di studio attuali di avere una ritenuta del 20% che finisca in INPS (pensione, tutele) e non in IRPEF (soldi persi, per lui). Grazie,


    Ai fini della presente legge, si definiscono “studenti” coloro che risultino regolarmente iscritti a Corsi di Laurea triennale, specialistica o magistrale, ovvero a Corsi di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Perfezionamento (“Master”). La concessione di borse di studio da parte delle Università, o altri Enti e Associazioni finalizzate alla ricerca ed al progresso in campo umanistico ovvero scientifico, è subordinata allo status di “studente” del percipiente.
    E’ fatto divieto di concedere borse di studio a percipienti che posseggano uno dei seguenti requisiti:
    a) non siano “studenti” come definito al comma precedente;
    b) siano “studenti” iscritti una seconda volta a Corsi di Laurea triennale, specialistica o magistrale, già avendo conseguito in precedenza un titolo corrispondente in altra disciplina;
    c) siano “studenti” iscritti una seconda volta a Corsi di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Perfezionamento (“Master”), già avendo conseguito in precedenza un titolo corrispondente in altra disciplina;
    d) siano di età superiore ai 40 anni compiuti.
    Nel caso che un soggetto risulti vincitore di una borsa di studio e possegga i requisiti definiti al comma precedente, la borsa di studio è di diritto trasformata in “assegno” di Specializzazione, di Ricerca, di Perfezionamento. Tali assegni sono esenti da tassazione IRPEF e sono soggetti a ritenute INPS – gestione separata.

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  3. Caro Walter,

    Intanto grazie per la proposta.
    Il tema cui fai riferimento è importante.
    Il problema non è però tanto la definizione della categoria "studente", che di per sè è piuttosto chiara (penso proprio all'indicazione dei requisiti necessari ad ottenere la borsa), quanto quello di controllare che in concreto lo studente possieda davvero i requisiti dichiarati e richiesti dalla legge.
    In ogni caso, siamo un pò condizionati dal fatto che la materia relativa a borse di studio, alloggi e sussidi agli studenti rientra nel diritto allo studio ed è competenza delle Regioni.
    Tieni presente, poi, che le borse di studio (quella di dottorato, ad esempio) non sono soggette a tassazione, mentre è già prevista l'iscrizione alla gestione separata INPS.
    Scrivici ancora, se credi!

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  4. Allora mi permetto di dare un altro suggerimento:
    - ci sono borse, p.es. quelle date dalle associazioni / fondazioni, che si definiscono "di studio" ma: sono tassate al 20% IRPEF, non hanno INPS, e sono percepite da persone che studenti non sono affatto in quanto hanno gia' Laurea e Dottorato / Specializzazione. Lavorano, non studiano.

    Lo scopo del mio intervento non era quello di "controllare che in concreto lo studente possieda davvero i requisiti dichiarati e richiesti dalla legge", perche' credo che la legge non richieda alcun requisito (altrimenti non si spiega la situazione che descivo sopra). La parte che mi premeva, e che vi ribadisco, era:
    "Nel caso che un soggetto risulti vincitore di una borsa di studio ma non possegga i requisiti per definirsi "studente", la borsa di studio è di diritto trasformata in “assegno” di Specializzazione, di Ricerca, di Perfezionamento. Tali assegni sono esenti da tassazione IRPEF e sono soggetti a ritenute INPS – gestione separata."

    Sarebbe facile facile...
    Grazie per l'attenzione.

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  5. Intervenire sul tema delle borse di studio erogate da enti privati ( non da università o da altri soggetti pubblici) a favore di soggetti che non sono studenti, ci porterebbe molto lontano rispetto al tema assegnato.
    Tu stai comunque segnalando un problema concreto, che meriterebbe di essere meglio approfondito.

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