lunedì 6 luglio 2009

CAPO I - PRINCIPI, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE - Articolo 1 (Finalità e oggetto)

1. La presente legge detta disposizioni volte a migliorare le condizioni di vita degli studenti universitari, soprattutto attraverso l'accrescimento del livello qualitativo dei servizi rivolti agli studenti stessi, nel rispetto del principio di autonomia delle Università, con il concorso degli enti locali, delle Regioni e dello Stato ed in osservanza delle rispettive competenze normative.
2. La presente legge detta altresì disposizioni volte al sostegno della mobilità, nazionale ed internazionale, degli studenti universitari, al fine di rendere effettivo il diritto di scelta del percorso formativo individuale e di accrescere l'internazionalizzazione delle Università.
3. A tal fine, in particolare, la presente legge prevede e regola:
a) l'introduzione in tutte le Università di una Carta dei servizi universitari, quale strumento conoscitivo e di garanzia a favore degli studenti, recante il complesso dei servizi che le singole università si impegnano ad assicurare, quali prestazioni aggiuntive destinate ad integrare l'offerta formativa, in modo da renderla effettivamente fruibile;
b) l'introduzione di nuove agevolazioni fiscali per le locazioni agli studenti universitari;
c) l'individuazione di strumenti per il potenziamento della diffusione del ricorso a manuali, libri e altri supporti alla didattica in formato elettronico;
d) le modalità attraverso le quali gli studenti possono accedere alla condizione di studente a tempo parziale, con conseguenti agevolazioni nel pagamento delle tasse universitarie;
e) la modifica dei criteri di ripartizione dei finanziamenti statali alle Università al fine di favorire la mobilità interna degli studenti;
f) la previsione di servizi di supporto dedicati agli studenti stranieri e italiani frequentanti, temporaneamente o a tempo pieno, corsi di studio rispettivamente presso università italiane e straniere.

Articolo 2 (Ambito di applicazione e modalità di attuazione)

1. La presente legge si applica a tutte le Università, statali e non statali, nonché agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Le Università provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle previsioni della presente legge entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore.
3. Laddove siano contenuti rinvii a provvedimenti statali attuativi, essi saranno adottati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Le Regioni provvedono ad adeguare la propria disciplina legislativa in materia di diritto allo studio, ove necessario, alle disposizioni della presente legge, nel rispetto della competenza legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi degli articoli 34 e 117, comma 2, lett. m) Cost.

CAPO II - SERVIZI AGGIUNTIVI E CARTA DEI SERVIZI UNIVERSITARI - Articolo 3 (Servizi aggiuntivi all'offerta formativa e didattica)

1. Al fine di migliorare la fruibilità dell'offerta formativa e didattica nonchè le condizioni di vita universitaria degli studenti, le Università assicurano servizi ulteriori e aggiuntivi, anche promuovendo forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. A titolo esemplificativo, rientrano tra i servizi aggiuntivi all'offerta formativa e didattica:
a) i centri di orientamento e tutorato;
b) i servizi di informazione e di segreteria;
c) i servizi sportivi, linguistici, sanitari, bibliotecari, culturali e ricreativi, nonché i servizi di altro tipo;
d) i servizi di assistenza a particolari categorie di studenti;
e) i servizi di assistenza per la ricerca dell'alloggio;
f) i servizi per esperienze formative all'estero e per viaggi di istruzione;
g) i servizi per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei laureati e gli incubatori di impresa.

Articolo 4 (Carta dei servizi universitari)

1. Le Università adottano una Carta dei servizi universitari, con la quale indicano le prestazioni che si impegnano a fornire agli studenti a supporto ed integrazione dell'offerta didattica e formativa e per migliorare le condizioni di vita degli studenti universitari.
2. Per ogni singolo servizio o prestazione contemplata nella Carta, ove possibile, le Università indicano anche gli standard che si impegnano a rispettare al momento dell'erogazione o gli obiettivi che si impegnano a garantire. Le Università devono definire le modalità con le quali i soggetti interessati possono segnalare o reclamare per inadempimenti e disservizi, prevedendo anche possibili sanzioni e indennizzi automatici e forfetari.
3. Le Carte sono adottate dalle singole Università con propri procedimenti e secondo le modalità individuate nell'ambito della rispettiva autonomia normativa ed organizzativa. In ogni caso, il procedimento per l'adozione delle Carte deve prevedere la necessaria partecipazione al procedimento di adozione delle associazioni studentesche e di altre istanze rappresentative degli studenti.
4. Al fine di permettere un effettivo controllo sulla piena attuazione delle Carte dei servizi universitari, le Università si dotano di un Garante d'Ateneo, ove non già costituito. In particolare, le Università disciplinano la figura del Garante d'Ateneo in modo da attribuirgli i seguenti compiti:
a) verifica della pubblicazione della Carta e della diffusione e comunicazione a tutti i soggetti interessati dei suoi contenuti;
b) verifica della conformità tra contenuti dichiarati nella Carta e i servizi effettivamente resi;
c) acquisizione dei dati e delle informazione sulle valutazioni sui servizi erogati espresse dagli studenti;
d) intervento finalizzato a sollecitare l'aggiornamento dei contenuti della Carta alle scadenze indicate;
e) intervento su segnalazione di disservizi da parte di singoli studenti, associazioni studentesche e uffici o su reclamo degli interessati per inadempimento agli obblighi assunti con la Carta dei servizi;
f) esercizio di poteri sanzionatori e di indennizzo, previsti dalle Università nell'ambito della propria autonomia regolamentare, ai sensi di quanto indicato al comma 1;
g) esercizio di poteri propositivi e consultivi a favore degli organi universitari competenti.
5. Le Università promuovono altresì ulteriori misure di controllo, sottoponendo a valutazione l'indice di gradimento dei servizi resi e pubblicizzando i risultati di tale controllo. In particolare, tale valutazione deve essere fatta a campione, periodicamente, tra gli studenti dell'Università e con un questionario da sottoporre agli studenti laureandi al momento della conclusione del percorso formativo. Degli esiti delle verifiche svolte si dovrà tener conto al fine dell'aggiornamento della Carta e del miglioramento dei servizi offerti.
6. Le Carte dei servizi universitari devono essere aggiornate almeno ogni biennio.
7. Le Carte dei servizi universitari sono obbligatoriamente pubblicizzate nei portali web d'Ateneo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è tenuto a mettere a disposizione delle Università uno spazio telematico dedicato alla raccolta e alla pubblicizzazione di tutte le Carte dei servizi universitari adottate.

CAPO III - MISURE SPECIFICHE DI FAVORE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI - Articolo 5 (Locazioni agevolate a studenti universitari)

1. Il presente articolo concerne le unità immobiliari concesse in locazione ad uso abitativo:
a) a studenti universitari, secondo le tipologie di cui all'art. 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
b) alle aziende regionali per il diritto allo studio, alle università o istituzioni equiparate, ai comuni, per la sublocazione a studenti universitari secondo le tipologie di cui al citato art. 5 della legge n. 431 del 1998.
2. Le unità immobiliari oggetto dei contratti di locazione di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (Ici).
3. I contratti di locazione e sublocazione di cui al precedente comma 1, nonché le relative disdette anticipate o cessioni, sono esenti da registrazione e dal pagamento della relativa imposta.
4. I canoni di locazione di cui al precedente comma 1 costituiscono base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche soltanto nella misura del 30%.

Articolo 6 (Accordi tra Università e imprese per la diffusione di manuali, libri e altri supporti alla didattica in formato elettronico)

1. Le Università, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dai rispettivi ordinamenti e secondo le linee di indirizzo adottate ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133, promuovono la conclusione di accordi con le imprese operanti nel settore dell'editoria elettronica, al fine di rendere disponibili agli studenti, a condizioni economiche più vantaggiose, i manuali, i libri e gli altri supporti alla didattica in formato elettronico, indicati nei programmi didattici dei singoli insegnamenti attivati.
2. Gli studenti iscritti ed in regola con il pagamento delle tasse universitarie accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento, fatti salvi i diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, definisce, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, le caratteristiche tecnologiche dei libri e dei manuali nella versione on line.

Articolo 7 ( Misure a favore degli studenti universitari a tempo parziale)

1. Lo studente che non è in grado di dedicarsi a tempo pieno allo studio universitario può chiedere alla propria Università il riconoscimento della condizione giuridica di studente universitario a tempo parziale. Tale richiesta deve essere necessariamente giustificata:
a) per motivi di lavoro;
b) per serie e comprovate ragioni di salute;
c) per lo svolgimento di attività formative all'estero adeguatamente documentate;
d) per altri motivi previsti dai regolamenti didattici di ateneo.
2. Fermi restando la durata legale del corso di studi ed il numero dei crediti formativi da raggiungere ai fini del conseguimento del titolo, lo studente a tempo parziale concorda con l'Università di appartenenza il numero dei crediti formativi da conseguire annualmente.
3. Lo studente al quale viene riconosciuta la condizione di studente a tempo parziale ottiene una riduzione degli oneri contributivi da corrispondere annualmente all'Università di appartenenza direttamente proporzionale al numero dei crediti formativi che si impegna a conseguire.
4. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano la condizione giuridica dello studente a tempo parziale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) è consentita allo studente la possibilità di optare per il tempo parziale, previa valutazione da parte delle strutture amministrative di ateneo della sussistenza dei presupposti indicati dai suddetti regolamenti, e di modificare tale opzione a favore del tempo pieno;
b) l'opzione a favore dell'uno o dell'altro regime è espressa dallo studente all'atto dell'immatricolazione o all'atto dell'iscrizione agli anni successivi al primo;
c) sono garantite idonee modalità organizzative delle attività formative per agevolare la frequenza agli insegnamenti e alle altre attività didattiche, la partecipazione agli esami di profitto, l'accessibilità delle segreterie didattiche, delle biblioteche e degli altri uffici delle Università, anche attraverso l'uso di internet e di altre tecnologie;
d) è prevista l'istituzione di un servizio di tutorato didattico – amministrativo dedicato agli studenti a tempo parziale.
5. Le Università si impegnano, con idonee iniziative, ad informare gli studenti della possibilità di optare per il tempo parziale e dei diritti e degli obblighi che la condizione giuridica di studente a tempo parziale comporta. Ne viene data altresì pubblicità attraverso la Carta dei servizi universitari di cui all'articolo 4 della presente legge.

CAPO IV - MISURE PER FAVORIRE LA MOBILITÀ STUDENTESCA, LA COMPETIZIONE TRA ATENEI E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ

ARTICOLO 8 (MISURE DIRETTE A FAVORIRE LA MOBILITà INTERNA DEGLI STUDENTI ITALIANI E LA CAPACITÀ DI ATTRAZIONE DELLE UNIVERSITÀ)

1. A decorrere dall'anno 2010, al fine di favorire la mobilità interna degli studenti italiani, garantendo il diritto allo studio, in una prospettiva di competitività tra gli Atenei e, comunque, di promozione dell'incremento qualitativo delle attività delle Università, una quota non inferiore al 5 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:
a) il numero degli studenti presenti in ogni Università, provenienti da provincia o regione diverse da quelle in cui ha sede l'Università stessa;
b) la tipologia e qualità dei servizi aggiuntivi all'offerta formativa e didattica assicurati dalle singole Università tramite le Carte dei servizi universitari di cui al precedente articolo 4;
c) la capacità delle singole Università di attrarre studenti stranieri.
2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
3. Per le stesse finalità, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, dovrà essere ripartito tenendo in considerazione anche il numero degli studenti presenti in ogni Università, provenienti da provincia o regione diverse da quelle in cui ha sede l'Università stessa.
4. Le Università sono obbligate a destinare almeno il 65% delle risorse ottenute sulla base di quanto previsto dal presente articolo alla realizzazione di interventi destinati a migliorare le condizioni di vita degli studenti fuori sede.

Articolo 9 (Misure dirette a favorire la mobilità degli studenti stranieri verso le Università italiane)

1. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione e per migliorare la qualità dell'offerta formativa, le Università sostengono la realizzazione di interventi e attività a favore degli studenti stranieri, volti a facilitarne l'inserimento nel percorso universitario e agevolarne l'accoglienza nel contesto dell'Università ospitante.
2. I regolamenti d'Ateneo possono prevedere la costituzione di Centri di tutorato per studenti stranieri. Tali Centri realizzano iniziative di supporto e consulenza in merito alle attività didattiche e formative svolte all'interno dell'Università ospitante, al fine di consentire agli studenti provenienti da altri paesi, specie se di area extraeuropea, di partecipare attivamente al percorso formativo dell'Università ospitante in condizioni di parità rispetto agli altri studenti.
3. Attraverso i Centri di tutorato per studenti stranieri, di cui al comma 2, le Università supportano, inoltre, lo studente straniero nelle diverse fasi del suo soggiorno e forniscono tutte le informazioni relative alla disponibilità ed accessibilità dei servizi offerti dall'Università ospitante.
4. Anche mediante convenzioni con i soggetti privati, le Università contribuiscono, inoltre, a potenziare le iniziative volte a favorire l'approfondimento da parte degli studenti stranieri della conoscenza della lingua italiana.
5. Attraverso apposite intese stipulate con le Università straniere e nel rispetto di quanto previsto dalla l. 11 luglio 2002, n. 148, le Università sostengono e promuovono la semplificazione e l'omogeneizzazione delle procedure finalizzate al riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze acquisite presso l'Università ospitante.
6. Al fine di potenziare la presenza di studenti stranieri di area extraeuropea e nel rispetto di quanto disposto dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 39, comma 4 del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, modificato dalla legge 30 luglio 2002, attraverso convenzioni stipulate con le Questure competenti nel territorio in cui l'Università ha sede, avvalendosi della collaborazione del personale delle stesse e con la collaborazione dei soggetti privati operanti nel settore dell'immigrazione, le Università possono istituire presso le segreterie degli studenti sportelli dedicati allo svolgimento degli adempimenti istruttori per il rilascio dei documenti necessari ad iniziare o proseguire il soggiorno presso l'Università ospitante.
7. Nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia di diritto allo studio le Università promuovono, d'intesa con le aziende regionali per il diritto allo studio, in collaborazione con i Centri di tutorato per gli studenti internazionali di cui al comma 2 e con il contributo di altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, l'istituzione di borse di studio ed il potenziamento dell'offerta abitativa per giovani meritevoli provenienti da aree geografiche economicamente svantaggiate.
8. In attuazione dell'art. 117, comma 2, lett. m), Cost. il Ministro dell'Università e della ricerca individua con regolamento i requisiti per l'attribuzione dei contributi di cui al comma 7.
9. Gli interventi promossi dalle Università sono resi noti attraverso la Carta dei servizi universitari

Articolo 10 (Misure dirette a favorire la mobilità degli studenti italiani verso le Università straniere)

1. Le Università, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dai rispettivi ordinamenti, forniscono agli studenti che intendono svolgere all'estero una parte del proprio percorso formativo il supporto informativo e logistico necessario.
2. In particolare, le Università possono stipulare convenzioni con le Istituzioni di cultura italiana all'estero di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, presenti in città straniere sedi universitarie, per l'individuazione di strutture di accoglienza e degli alloggi disponibili e per la gestione della fase di inserimento dello studente nel contesto dell'Università ospitante.
3. Gli interventi promossi dalle Università sono resi noti attraverso la Carta dei servizi universitari.

venerdì 3 luglio 2009

"La nuova università: un'esperienza da vivere" elaborata da SPISA Università di Bologna è la proposta di legge più votata!

"La nuova università: un'esperienza da vivere" è la proposta di legge più votata per il tema "Scuola e Università" di Tocca a Noi!

Con il 57% di voti avete scelto di portare in Parlamento la proposta di legge "La nuova università: un'esperienza da vivere" elaborata da SPISA Università di Bologna, seguita con il 41% da "Cittadini d'Europa, per una scuola aperta al lavoro e al mondo" elaborata dalla facoltà di Giurisprudenza di Cagliari e con il 2% da "Università: il merito prima di tutto" elaborata da CRISP Università Bicocca Milano.

Più di un milione di voti a manifestare la voglia di un cambiamento all'interno del tema "Scuola e Università". Grazie a tutti per la partecipazione!

Non vi resta che tornare sul sito lunedì 6 luglio per proporre le vostre modifiche e suggerimenti per migliorare la proposta di legge che avete scelto.

Nel frattempo continuate a dare il vostro supporto a Tocca a Noi iscrivendovi al Comitato Promotore!

giovedì 2 luglio 2009

Disincentivi per studiare all'estero

Ogni volta che accendevo la tv e vedevo la pubblicità di questa iniziativa mi chiedevo cosa potessi realmente fare.. ora, dopo che il sistema scolastico mi ha nuovamente lasciata di stucco mi sento chiamata in causa.
La vicenda non ha interessato me personalmente ma il mio caro fratellino..quest'anno è stato molto fortunato,gli è stata offerta la possibilità di trascorrere il passato anno scolastico all'estero, opportunità che ha colto al volo.. ha trascorso la bellezza di 10 mesi negli USA, dove peraltro è stato accolto da una famiglia fantastica e dove si è fatto molti nuovi amici.
Tornato in Italia, invece, è caduto in un incubo: convocato a scuola per stabilire le materie da "recuperare" a inizio settembre, è stato trattato come un vero e proprio lavativo.. alcuni professori si sono limitati a presentare il programma dell'intero anno scolastico da studiare, altri hanno cominciato a tirare fuori storie assurde sul fatto che l'anno precedente fosse stato "salvato" dalla bocciatura e che per questo dovesse ripagare loro quest'anno..
Fatto sta che mio fratello si ritrova con quasi tutte, se non tutte,le materie da presentare a settembre; questo significa dover studiare in 2 mesi gli argomenti che i suoi compagni hanno svolto in un anno.. Non mi sembra molto corretto..
Questo dovrebbe essere un incentivo per i ragazzi che in futuro potrebbero avere la stessa opportunità di mio fratello??
A me pare proprio di no.

Storia inviata da Francesca, 21 anni di Parma